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Doveri degli organi di p.g. che hanno attuato l’arresto o il fermo (artt. 386-387 c.p.p.):- notificare al p.m. qual è il luogo dove tali misure sono state attuate;- avvertire il soggetto arrestato o bloccato circa la possibilità di segnalare un avvocato di fiducia;- avvertire sena indugio l’avvocato di fiducia casomai indicato o il legale di ufficio incaricato dal p.m. dell’avvenuto arresto o fermo;- accompagnare il soggetto arrestato o il fermato dinanzi al p.m. quanto prima e ad ogni modo non oltre le 24 ore dall’attuazione della misura dell’arresto o dal fermo conducendolo nella casa circondariale o mandamentale del sito in cui l’arresto o il fermo è stato attuato;- scrivere il verbale di arresto o di fermo, inclusa l’eventuale nomina dell’avvocato di fiducia, l’enunciazione della data, dell’ora e del sito in cui l’arresto o il fermo è stato attuato e la descrizione delle cause che lo hanno prodotto;- trasmettere il verbale non oltre le 24 ore dal momento dell’arresto o dal fermo, tranne il caso in cui il p.m. approvi una possibile proroga;- trasmettere il verbale di fermo anche al p.m. che ha attuato la misura penale, se questo non coincide con quello del sito ove il fermo è stato attuato;- con l’assenso del soggetto arrestato o del fermato avverte i parenti dello stesso circa l’avvenimento dell’arresto o fermo.
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Autorità e doveri del p.m. (artt. 388-390 c.p.p.):- interrogare il soggetto arrestato o fermato, informando all'istante l’avvocato, avvisandolo circa la fattispecie per cui si avanza e delle cause che hanno prodotto l’attuazione della misura penale e trasmettendogli gli elementi probatori a carico del soggetto, e, se non nasce alcun danno per l’inchiesta, le fonti;- precisare con decreto valido la liberazione del soggetto arrestato o del fermato a) se ci si accorge che l’arresto o il fermo sono stati attuati per sbaglio o senza alcuna conformità a quanto prescrive la legge penale; b) se l’arresto o il fermo non risultano efficaci in quanto il soggetto arrestato o fermato non è stato condotto dal p.m. e il verbale dell’atto non gli è stato trasmesso entro 24 ore dall’arresto o fermo o perché il p.m. entro 48 ore dall’arresto o fermo non ha fatti richiesta al giudice della loro convalida; c) se è certo di non dover fare richiesta all’organo giudiziario circa l’esecuzione di una misura coercitiva rivolta al soggetto arrestato o fermato;- se non delibera la liberazione, richiedere la convalida all’organo giudiziario competente per l’indagine preliminare in corrispondenza al sito in cui l’arresto o il fermo sono stati attuati, entro 48 ore dall’arresto o dal fermo, se non intervenga all’udienza di convalida, trasmettere all’organo giudiziario la richiesta circa l’autonomia personale con gli elementi probatori su cui essa è fondata.
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Gli illeciti informatici, sono quelle fattispecie di reato eseguite con l’uso di strumenti informatici o rivolti a essi, vale a dire un personal computer, o un’applicazione informatica, ossia una rete di PC.
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Il computer, invero, può essere l’oggetto centrale di una fattispecie criminosa, e in tal caso il fine di chi lo esegue è la detrazione o la disintegrazione dei dati inclusi nella scheda di memoria del PC; in altri casi, invece, il computer può essere un mezzo funzionale all’esecuzione di fattispecie di reato, per esempio nel caso di chi usa applicazioni informatiche per il compimento di frodi.
In merito agli illeciti informatici, l’organo deputato alla definizione delle leggi ha implementato la lg. n. 547/93, co n la quale si introducono nuove fattispecie di reato nel codice penale; la lg. 269/98 e 38/2000 per le misure di condanna della pedopornografia; il d.lgs 196/2003 per l’attuazione di pene in casi di inosservanza della privacy; la lg 128/2004 per la tutela del diritto d'autore; due d.lg, nel 2001 e nel 2005, poi emendati, per bloccare e contrastare gli atti di terrorismo internazionali; altre norme specifiche riguardano il regolamento dell'e-commerce, la proprietà industriale, e le scommesse in rete.
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Le fattispecie criminose indicate dal codice penale sono il reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.), ossia la modificazione di un sistema informatico per ottenere un illecito profitto, l’accesso abusivo ad un’applicazione informatica o telematica (615 ter c.p.), la proprietà e propagazione illecita di codici di accesso ad applicazioni informatiche e telematiche (615 quater c.p.), la diffusione di attrezzature, sistemi o programmi informatici tesi a provocare danni o arresti di un sistema informatico o telematico (615 quinquies c.p.).
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La legge prevede sanzioni anche per chi, sena alcun permesso, intercetta, blocca o diffonde dati informatici, (art. 617 quater c.p.); predispone applicazioni tese all’intercettazione, interruzione o intasamento di comunicazioni informatiche (art. 617 quinquies c.p.); manipola, varia o estingue la comunicazione informatica conseguita tramite intercettazione (art. 617 sexies c.p.); annienta, danneggia, sopprime, dati, avvisi o programmi informatici (art. 635 bis c.p.).
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La legge n. 547/1993, peraltro, ha emendato alcune norme del codice penale: per esempio, in merito ai casi di violazione o sottrazione di corrispondenza, il quarto comma dell’art. 616 c.p., dispone che nella nozione "corrispondenza" devono essere incluse le lettere, i documenti telegrafici, le conversazioni telefoniche, informatiche o telematiche, o comunicazioni effettuate con qualsiasi altro strumento di comunicazione a distanza.
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