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Il bene giuridico oggetto della tutela nelle fattispecie di reato di ingiuria è la rettitudine della persona, considerata singolarmente. Tale espressione fa riferimento al complesso di condizioni dalle quali scaturisce il peso sociale del singolo.
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Esso è il risultato di tutte quelle caratteristiche morali, fisiche e intellettive e delle altre doti dalle quali si forma la reputazione del soggetto nella società in cui vive e agisce. L’elemento alla base della tutela penale delle fattispecie criminose contro la rettitudine coincide con l’idea della propria stima sociale, la reputazione e la riverenza che gli altri provano per la specifica persona.
L'ingiuria – secondo le disposizioni dell'art. 594 c.p. – rappresenta un enorme danno alla stima, vale a dire i pregi morali della persona, o alla reputazione ossia il complesso delle altre doti e caratteristiche su cui si basa il peso sociale.
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L'ingiuria è a tutti gli effetti una fattispecie criminosa penale la quale origina un cospicuo e limitato indizio di pericolosità sociale. Invero, in questo deve essere ravvisata la motivazione della valutazione del legislatore in merito alla sua inclusione, in base all'articolo 4 d.lgs. n. 274/2000, nella sfera di competenza del giudice di pace (art. 4, comma 1°, lett. a), d.lgs. n. 274/2000 nella parte dove dispone “Al giudice di pace compete la trattazione delle fattispecie di reato compiute o tentate regolate ……. dagli articoli 594 c.p. etc…”.
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Poi, la fattispecie di reato può essere punito con l’accusa di parte e la designazione a giudizio compete al Pubblico Ministero ex art. 20 D.lgs. 274/2000, anche su atto di ricorso della vittima del reato. Per questa fattispecie criminosa penale non possono essere attuate le misure giudiziarie pre-cautelari dell'arresto e del fermo.
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E’ una fattispecie di reato comune, perché può essere compiuto da tutti e di mero comportamento, giacché si manifesta con la semplice esecuzione del crimine; è libero, perché l’atteggiamento esemplare non è definito dalle leggi in materia penale. La fase in cui si manifesta la fattispecie di reato di ingiuria si identifica con quello in cui l'ingiuria é intuita dalla vittima.
L'ingiuria – per consensuale dottrina e interpretazione della giurisprudenza – è un tipo di crimine doloso. Invero, l’elemento personale coincide con il dolo generico, ossia la coscienza e il proposito di attuare la condotta tipica descritta dalla norma penale di accusa.
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Per il compimento della fattispecie di reato di ingiuria, non é necessario, dal punto di vista personale, l'animus iniurandi, dal momento che l'art. 594 c.p. dispone il dolo generico, ossia la mera consapevolezza del responsabile di usare parole di ingiuria. La tutela penale della stima ex art. 594 c.p. deve essere circoscritta a un “minimum” sicuro, ossia, per accertare l’avvenuta lesione del bene giuridico protetto dalle normativa, occorre rapportarsi a una media prefissata proporzionata all’individualità della vittima del reato e del soggetto che manifesta l’ingiuria.
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Pertanto, data l’esistenza di tali criteri, l’organo giudiziario potrebbe giustamente respingere l’idea secondo cui che la parola “truffare” possa apportare lesioni alla stima e la considerazione morale della persona oggetto della parola stessa, sempre se il responsabile non aveva il proposito di arrecare offesa.
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Sono convinto che la parola “truffare” possa rappresentare eventualmente il linguaggio dei commercianti in casi di infrazione di clausole contrattuali e quindi non sia di per sé lesivo per il bene garantito dalla normativa penale nel momento in cui non può essere identificato il fine di offendere, ma soltanto se utilizzato in un particolare contesto o ambiente sociale.